Preliminare con effetti anticipati. Ancorchè la consegna del bene sia stata eseguita, essa non giova ai fini dell'usucapibilità del bene. La disponibilità del bene da parte del promissario acquirente non ne implica il possesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23673 del 19 novembre 2015)

Senza la traslazione del diritto di proprietà, senza quindi che il rogito segua il preliminare, non si può stabilire il possesso ai fini dell’usucapione. Quello che viene trasferito è solo l’oggetto del possesso, il quale invece non si compra, non si vende e non si cede per effetto di un negozio. Quindi la cosiddetta immissione in possesso all’atto del preliminare di vendita di immobile (immobile, la cui proprietà ed il connesso pieno possesso si trasferisce compiutamente solo con l’atto definitivo traslativo) non può costituire - di per sé - titolo idoneo abilitativo al fine di un eventuale usucapione del bene. L’art. 1140 c.c., che definisce il possesso, non consente la trasmissione del possesso per patto negoziale indipendentemente ed anteriormente alla trasmissione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui esso costituisca esercizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Salta il rogito? anche se il prezzo venne integralmente pagato e la materiale disponibilità del bene venne trasmessa al promissario acquirente (di modo che la situazione parrebbe nella realtà effettuale del tutto analoga a quella che ha luogo quando il bene viene regolarmente venduto), la situazione giuridica è ben differente. Non si può infatti qualificare come possesso la situazione di materiale disponibilità del bene che si instaura in esito al perfezionamento del preliminare, che non determina in capo al promissario acquirente la costituzione di alcun diritto reale. Una volta definita in chiave di detenzione siffatta situazione, va da se come non possa farsi utilmente ricorso all'usucapione. (in senso conforme: Cass. civile, sez. Unite 2008/7930).

Aggiungi un commento