Preliminare con effetti anticipati. Ancorchè la consegna del bene sia stata eseguita, essa non giova ai fini dell'usucapibilità del bene. La disponibilità del bene da parte del promissario acquirente non ne implica il possesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23673 del 19 novembre 2015)
Senza la traslazione del diritto di proprietà, senza quindi che il rogito segua il preliminare, non si può stabilire il possesso ai fini dell’usucapione. Quello che viene trasferito è solo l’oggetto del possesso, il quale invece non si compra, non si vende e non si cede per effetto di un negozio. Quindi la cosiddetta immissione in possesso all’atto del preliminare di vendita di immobile (immobile, la cui proprietà ed il connesso pieno possesso si trasferisce compiutamente solo con l’atto definitivo traslativo) non può costituire - di per sé - titolo idoneo abilitativo al fine di un eventuale usucapione del bene. L’art. 1140 c.c., che definisce il possesso, non consente la trasmissione del possesso per patto negoziale indipendentemente ed anteriormente alla trasmissione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui esso costituisca esercizio.