Prelegato: acquisto del possesso nel caso in cui il bene assegnato sia un immobile locato a terzi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17152 del 9 ottobre 2012)

Il prelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatogli sino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi. Ne consegue che, se il bene assegnato in prelegato è rappresentato da un immobile locato a terzi, fino al momento suindicato esso resta nel compossesso dei coeredi, e legittimamente il conduttore ne può offrire la restituzione ad uno qualsiasi di questi ultimi, a nulla rilevando che si tratti di coerede diverso dal prelegatario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che il prelegato si identifica con quel legato effettuato in favore di un soggetto che già riveste la qualità di erede, corrispondendo, ai sensi dell'art.661 cod.civ. a quella disposizione in favore di uno dei coeredi posta a carico di tutta l'eredità, la pronunzia valorizza proprio l'ultima parte della norma citata, ai sensi della quale il prelegato "si considera come legato per l'intero ammontare".
Se si tiene conto del modo di disporre dell'art.649 cod.civ., a mente del quale "il legatario però deve domandare all' onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore" si comprende la portata della pronunzia qui in commento.
Nonostante la propria concorrente qualità di erede il prelegatario deve comunque essere immesso nel possesso del bene legatogli, non potendo a tal fine invocare la propria parallela veste di erede.

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