Prelazione legale del confinante: sussiste quand'anche venga artificiosamente fatto venir meno il requisito della contiguità dei fondi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25747 del 22 dicembre 2015)
In materia di contratti agrari, il proprietario confinante, di cui all'art. 7, comma II , della l. n. 817/1971, ha diritto di prelazione anche se, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi per interrompere la contiguità fisica tra i suoli; tuttavia, qualora la porzione di fondo interposta presenti caratteristiche e dimensioni tali da renderla idonea allo sfruttamento coltivo autonomo, perché ricorra la frode ai danni del confinante prelazionario, non è sufficiente che l'alienante si riservi quella porzione di fondo con l'intento di impedire il sorgere del diritto di prelazione, ma è necessario anche che la stessa sia lasciata nella materiale disponibilità dell'acquirente e da questi utilizzata uti dominus o, comunque, in modo da compromettere l'esercizio, anche in futuro, del diritto di prelazione.