Prelazione agraria. Necessità di procedere ad offerta reale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11491 dell'8 aprile 2022)

Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 cod.civ., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa fare se il venditore del fondo non collabora ai fini di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agraria? Secondo la S.C. risulta indispensabile che il titolare del diritto di prelazione si attivi con il procedimento di offerta reale, senza che possa invocarsi, ai fini dell'esclusione di esso, la sua presunta macchinosità.

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