Prelazione agraria. Necessità di procedere ad offerta reale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11491 dell'8 aprile 2022)
Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 cod.civ., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.