Prelazione agraria: requisito dello stabile insediamento di coltivatore diretto. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7023 dell’11 marzo 2020)

In tema di prelazione agraria, l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso in considerazione è quello del coltivatore che, titolare del fondo confinante, intende esercitare la prelazione sul fondo finitimo ai sensi dell'art. 7 della legge 817/71. Ai sensi di tale disposizione, il diritto spetta infatti al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. Giova rilevare che tali affittuari, a propria volta, fruirebbero del diritto di prelazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art.8 della legge 1965 n. 590, sia pure sottoposto alla condizione dell'effettivo svolgimento dell'attività (si veda, sul punto, Cass. Civ., 10218/01), diritto intrasmissibile per atto tra vivi (Cass. Civ., 11134/02), requisito specificato dall'art. 31 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, che fa menzione dell'ulteriore requisito dell'abitualità dell'attività di coltivazione. La pronunzia in esame attiene propriamente all'aspetto probatorio di una siffatta concorrente situazione: grava dunque sul proprietario del fondo confinante che intende esercitare il diritto di prelazione l'onere di dar conto (pur rappresentando una circostanza negativa) che su di esso non vi sia stabile insediamento di un soggetto che, a propria volta, sia titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della l. 1965 n.590.

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