Poteri rappresentativi dell’amministratore nel tempo precedente la Riforma del 2003. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23085 del 30 ottobre 2014)

Il rilascio di fideiussione in favore del conduttore di immobili appartenenti ad una società avente per oggetto la gestione di immobili, rientra, indirettamente, in tale oggetto e, dunque, nei poteri rappresentativi degli amministratori, ai sensi dell'art. 2384 c.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, potendosi astrattamente configurare un interesse del locatore a sostenere economicamente il conduttore, in vista del mantenimento della locazione e del corrispondente reddito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'amministratore di una società avente ad oggetto le gestione immobiliare aveva, in tale propria qualità, rilasciato garanzia fidejussoria in favore di un conduttore di un immobile locato dalla stessa società (della quale il conduttore era peraltro socio) . Poteva dirsi pertinente l'atto di concessione della garanzia rispetto all'oggetto sociale oppure doveva reputarsi effettuato ultra vires? Chiarito che, all'esito della riforma del 2003 la questione non ha più modo di porsi (dal momento che, abrogato l'art.2384 bis, il novellato testo dell'art.2384 cod.civ. non contempla più limitazioni al potere rappresentativo), la fattispecie in oggetto (disciplinata dal vecchio testo della norma) deve comunque ritenersi conforme al principio della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale. Poteva infatti dirsi sussistente quel collegamento tra l'atto compiuto e il perseguimento dell'attività economica di cui all'oggetto sociale.

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