Possono elementi estrinseci evocati nel testamento conferire datazione allo stesso? Tali elementi consentono di ritenere valida la scheda testamentaria priva di data? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23014 dell’11 novembre 2015)

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto. Pertanto ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all’atto, ricavabili aliunde; non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera.
Nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da definirsi (come il suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta ex art. 602 c.c. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606, comma II, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La testatrice, effettivamente morta suicida, aveva riportato nel testamento scritto di suo pugno la seguente frase: "oggi finisco di soffrire, voglio finirla, vi saluto e la faccio finita". Sulla scorta di tali espressioni il Giudice di seconde cure aveva reputato che le medesime fossero idonee a determinare per relationem la data del testamento olografo redatto dalla de cuius. Tale ragionamento viene tuttavia, a buon diritto, negato dalla S.C.. Un conto sarebbe utilizzare l'elemento interpretativo in parola ai fini di stabilire per qualsivoglia fine la priorità cronologica di un evento, altra cosa invece appare il sindacato intrinseco relativo alla validità del testamento olografo che, come è noto, deve riportare di pugno del testatore anche la data. E' ben vero, in questo senso, che non risulta indispensabile che sia indicata in maniera espressa il giorno il mese e l'anno, essendo sufficienti anche altri elementi che consentano di ritrarre interpretativamente l'elemento temporale, ma si deve comunque trattare di elementi intrinsecamente ritraibili dal testamento stesso. Così la menzione "Oggi, il giorno del mio compleanno".

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