Possibile domandare l'esecuzione in forma specifica di contratto preliminare anche nel tempo precedente la scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10546 del 22 maggio 2015)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, comma II, c.c. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 c.c. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integrano il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione, formulata in giudizio dalla parte, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia, ovvero la manifestazione di volontà di corrispondere il residuo prezzo di vendita rappresentata nell'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al quesito la S.C. ha dato una risposta affermativa: in concreto veniva in considerazione il caso del promittente alienante che aveva inequivocamente manifestato la propria volontà di non adempiere (in particolare offrendo in vendita a terzi l'immobile). Ne era scaturito un contenzioso nel corso del quale, domandata l'emissione di una pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ., la parte promissaria acquirente aveva altresì offerto, con l'atto di citazione, il pagamento del residuo prezzo.

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