Pluralità di comunioni traenti origine da differenti titoli di provenienza. Possibilità di procedere ad un unico atto divisionale previo conferimento volontario di tutti i beni in una sola massa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15494 del 7 giugno 2019)

Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello.

Commento

Nella fattispecie concretamente posta all'attenzione della S.C. venivano in considerazione beni acquistati in comunione pro indiviso dai contitolari in forza di due separati atti di compravendita. Gli stessi avevano successivamente ad acquisire ulteriori cespiti in comune per successione a causa di morte. Ai fini divisionali masse distinte o unica massa? Questo il nodo problematico sottoposto all'attenzione dei Giudici. E' chiaro che se occorresse farsi luogo a tante divisioni quante sono le masse, si incrementerebbe il grado di difficoltà delle operazioni, evidenziandosi la necessità di procedere a conguagli, assegnazioni in via esclusiva in regione della non comoda divisibilità dei singoli cespiti, compensazioni e così via. Tutto ciò premesso, rammentando altresì che la giurisprudenza della S.C. è costantemente orientata nel senso della considerazione autonoma di ciascuna singola massa divisionale (cfr., ex multis, Cass 27645/2018), con la decisione in commento si perviene a stabilire che la differente soluzione (unicità di massa), richiederebbe la prova di un accordo intercorso tra le parti in forza del quale le stesse avessero conferito tutti i beni in un'unica massa dividenda, accordo che, per la natura dei beni che ne costituiscono l'oggetto, non potrebbe non rivestire la forma scritta ad substantiam.

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