Pignorabili integralmente e non solo nei limiti del quinto i compensi degli amministratori di S.P.A.. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 1545 del 20 gennaio 2017)

L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 cpc. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545, comma IV, cpc.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è identificabile in un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato quello che lega l'amministratore di una spa a quest'ultima, bensì in un legame societario connesso alla funzione di vero e proprio organo da costui esercitata. Come è noto, nell'immedesimazione organica non viene in considerazione alcun rapporto (che postula una dualità soggettiva), ma la semplice identificazione della "parte" dell'ente (l'organo per l'appunto) deputata a svolgere una specifica funzione della persona giuridica. Ne segue che i compensi erogati dalla società non possono essere assimilati a "stipendi" e sono pertanto integralmente assoggettabili ad esecuzione forzata come ogni credito ordinario.

Aggiungi un commento