Piano di recupero, agevolazioni fiscali: condizioni. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3152 del 17 febbraio 2015)

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall'art. 5 della l. n. 168/1982, consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell'acquirente dell'immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell'atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza, stabilito (ex art. 74 d.P.R. n. 634/1972, poi art. 76 d.P.R. n.131/1986) per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio. Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dall'azione dell'Ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l'intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito e quindi - giacché il termine a disposizione del contribuente non potrà essere più ampio di quello in sé previsto per i controlli - al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le cospicue agevolazioni previste dalla legge in riferimento alle imposte indirette (dovute in sede di stipulazione dell'atto di acquisto in misura fissa e non proporzionale) spettano al contribuente alla precisa condizione che, nel triennio susseguente, provveda ad effettuare il restauro dell'immobile, a pena di decadenza dalle stesse. Ciò del tutto indipendentemente da problematiche afferenti al rilascio di provvedimenti abilitativi o titoli edilizi. Il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione dell'Ufficio intesa al recupero delle maggiori imposte coincide con la definitiva inesecuzione degli obblighi che fanno carico al privato, vale a dire una volta decorsi i tre anni dalla registrazione dell'atto di acquisto agevolato.

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