Permuta immobiliare afferente a due fondi confinanti. Conseguenze del difetto di trascrizione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 16356 del 20 maggio 2022)

L'atto di permuta non trascritto e non eseguito è inopponibile alle parti e non è utilizzabile ai fini della regolamentazione dei confini, dovendo, invece, attribuirsi rilevanza, nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che una permuta immobiliare non trascritta (dunque non effettuata per atto notarile, ma per mera scrittura privata) non sia opponibile è conclusione invero scontata. L'atto, al di là della sua valenza tra le parti originarie, non è pertanto in grado di giocare alcun ruolo in merito alla determinazione della linea di confine tra i fondi che sia rimasto incerto. In siffatta situazione è giocoforza rifarsi alle mappe catastali, quali risultano per effetto dell'introduzione di tipi di frazionamento. Quando vi fosse discordanza tra più documenti, occorrerebbe far riferimento a quello più risalente nel tempo.

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