Permuta di cosa presente contro cosa futura. Profili tributari (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 30938 del 3 dicembre 2024)

Come questa Corte ha già chiarito, in tema di Irpef, in caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con una futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente (Cass. n. 4711/2017), dovendosi escludere che possa invece rilevare l’atto di identificazione catastale (Cass. n. 4711/2017) o la consegna al permutante acquirente del bene realizzato. Non ha quindi errato in diritto la CTR nell’aver attribuito rilevanza all’anno d’imposta nel quale i beni immobili acquisiti in permuta dal contribuente sono stati realizzati

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema sottoposto alla S.C. era quello di determinare il momento in cui possa dirsi realizzato il corrispettivo dell'atto di trasferimento del terreno edificabile che, come si sa, è produttivo di plusvalenza.
Nella permuta avente ad oggetto un bene presente (cioè il terreno) contro un bene futuro (l'immobile oggetto di realizzazione) tale momento non può che essere individuato nel tempo in cui il realizzando fabbricato sia venuto a giuridica esistenza. In tale momento (e non in quello, eventualmente successivo, dell'atto ricognitivo e identificativo) scatterà l'obbligazione tributaria. (in senso conforme, si veda Cass. Civ., Sez. V, 26653/2017).

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