Permuta di cosa presente contro cosa futura. Imposta sulla plusvalenza in riferimento alla cessione di terreno edificabile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 26653 del 10 novembre 2017)

Ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza - da tassare in capo al cedente - relativa alla permuta di un bene presente con uno futuro (nella specie, terreno contro unità immobiliari da costruire), si realizza, non al momento della stipulazione del contratto di cessione del terreno edificabile, ma con il venire ad esistenza del bene futuro, ossia quando lo stesso entra nel patrimonio del cedente, ai sensi dell'art. 1472 c.c.
In particolare, quando la cosa futura è rappresentata dalla porzione dell'edificio che il permutante/costruttore si impegna a realizzare in cambio del trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile, ai fini della cessione, l'evento della venuta ad esistenza del bene va individuato nel perfezionamento del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia quando lo stesso è realizzato nelle sue strutture fondamentali, essendo irrilevante che manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che la plusvalenza sul prezzo di cessione di terreni edificabili è sempre fiscalmente rilevante (anche oltre il quinquennio rispetto alla data di acquisizione), il tema della pronunzia in considerazione è costituito dall'individuazione del momento in cui può dirsi realizzato tale introito incrementato rispetto al valore di carico del bene. Infatti nella permuta di area edificabile (cosa presente) contro unità immobiliari da realizzarsi sullo stesso (cosa futura) non v'è un prezzo in denaro come nella vendita, bensì un corrispettivo che viene a concretarsi soltanto in un tempo differito e precisamente quando l'edificazione sarà realizzata. E' appunto in relazione a tale momento che ha luogo il presupposto impositivo. Nello stesso senso cfr. Cass. Civ., Sez. V, 15034 del 16 giugno 2017.

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