Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà di un immobile da adibire ad abitazione principale (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR n. 131 del 1986). (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017)

In data 26 gennaio 2017 è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 13/E, recante "Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà di un immobile da adibire ad abitazione principale (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR n. 131 del 1986)".

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si decade dalle agevolazioni fiscali "prima casa" nel caso in cui, pur vendendo o donando l'abitazione che sia stata acquistata fruendo di esse nel quinquennio, si provveda a riacquistare entro un anno una ulteriore "prima casa". E nel caso in cui l'acquisto non già abbia ad oggetto un'unità immobiliare, bensì un terreno sul quale si provveda successivamente all'edificazione di "prima casa"? La Risoluzione AE chiarisce come anche in questa ipotesi sia possibile non subire la decadenza dalle agevolazioni già conseguite, sia pure sotto la precisa condizione che la "prima casa" possa dirsi venuta ad esistenza entro un anno a far tempo dalla cessione della precedente "prima casa". A questo fine rilevano i requisiti desumibili dall'art. 2645-bis, comma 6 cod.civ. e cioè che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata la copertura. Ma non basta: cosa riferire se l'attività edificatoria relativa alla "prima casa" abbia luogo su terreno già di proprietà di colui che abbia alienato la propria precedente "prima casa" prima del quinquennio? Sul punto la giurisprudenza aveva già dato una risposta favorevole al contribuente. A questo orientamento intende aderire anche l'AE con il provvedimento in esame, con il quale si invitano le articolazioni territoriali dell'Amministrazione a desistere dalle controversie instaurate sul punto.

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