Per costruire un autoparcheggio ai sensi dell'art.9 della c.d. "Legge Tognoli", occorre che esso sia costruito nel sottosuolo, per tale intendendosi quello che è tale al momento dell'inizio dei lavori e non quello che lo sarebbe alla fine dei lavori di reinterro della rimessa edificata. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 29080 del 9 luglio 2013)
L’art. 9 della l. n. 122/89 va interpretato nel senso che la realizzazione di garage è consentita con procedura semplificata soltanto se gli stessi vengono ubicati nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree condominiali, mentre, se realizzati in superficie, essi necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio, dovendo precisarsi che, per opere interrate, devono intendersi, a tal fine, quelle che già si trovano al di sotto del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna.