Penale avente ad oggetto prestazione di un facere infungibe e potere di riduzione del giudice ad equità.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3694 del 18 febbraio 2026)

In tema di clausola penale, la prestazione di cui all’art. 1382, comma 1, cod.civ. può ricomprendere ogni attività, opera o bene, anche infungibili e, pertanto, la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 cod.civ., benchè più agevole nel caso più frequente di prestazione pecuniaria mediante diminuzione numerica percentuale della stessa in base alle circostanze del caso concreto, può realizzarsi, eventualmente avvalendosi di un consulente, anche quando la suddetta prestazione consista in un fare infungibile, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento ed alle ripercussioni dell’inadempimento sul concreto equilibrio delle prestazioni contrattuali, anche in relazione al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il potere del Giudice di ridurre la penale ad equità non viene meno nell'ipotesi in cui essa non abbia ad oggetto una somma di denaro, bensì una prestazione di facere, neppure quand'essa sia infungibile. Nel caso di specie veniva in considerazione la cessione del diritto di superficie da parte del proprietario di un terreno in favore di un costruttore il quale avrebbe dovuto successivamente trasferire la proprietà di alcune unità immobiliari dopo averle realizzate. La penale apposta alla convenzione consisteva nel diritto di ritenere in proprietà l’opera edificata dalla parte inadempiente.

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