Penale avente ad oggetto prestazione di un facere infungibe e potere di riduzione del giudice ad equità.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3694 del 18 febbraio 2026)
In tema di clausola penale, la prestazione di cui all’art. 1382, comma 1, cod.civ. può ricomprendere ogni attività, opera o bene, anche infungibili e, pertanto, la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 cod.civ., benchè più agevole nel caso più frequente di prestazione pecuniaria mediante diminuzione numerica percentuale della stessa in base alle circostanze del caso concreto, può realizzarsi, eventualmente avvalendosi di un consulente, anche quando la suddetta prestazione consista in un fare infungibile, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento ed alle ripercussioni dell’inadempimento sul concreto equilibrio delle prestazioni contrattuali, anche in relazione al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita.