Patto di famiglia. Revocabilità parziale? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10536 del 22 aprile 2025)

In tema di patti di famiglia, l’atto costitutivo può essere oggetto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., purché ne sussistano i presupposti (eventus damni, scientia damni, ecc.). Tuttavia, ove un patto di famiglia sia parte di un atto complesso e inscindibile, non è possibile procedere alla revocatoria parziale dello stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche il patto di famiglia non si sottrae alla disciplina della azione revocatoria ordinaria, quando ne sussistano i requisiti. La pronunzia in esame si segnala, tuttavia, per l'eccezione che pone quando il patto di famiglia costituisca un elemento di una fattispecie complessa che, nell'ipotesi in considerazione, consisteva in due distinti patti di famiglia, strutturati in un unico documento e tra loro collegati. Nessuna revoca, dunque, a meno che non si possa dare la prova della scindibilità della complessa negoziazione.

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