Patto di famiglia. Esenzione da imposta di successione, condizioni. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6591 del 10 marzo 2021)

Il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione dell'art.3 comma 4-ter del T.U. 31 ottobre 1990, n. 346, solo qualora esse possano permettere il controllo, ai sensi dell'art. 2539 c.c., comma 1, n. 1, delle società di cui all'art. 73 comma 1 n.1 lett. a) del D.P.R. n. 917 del 1986. Ne segue che il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità del tributo in esame. La cessione contestuale del disponente di più quote societarie, per usufruire dell'esenzione, deve consentire che sia realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, secondo la ratio legis del patto di famiglia e del beneficio fiscale. Il patto parasociale (nella fattispecie neppure registrato), successivo ed accessorio al patto di famiglia, con il quale i legittimari beneficiari del patto convengono misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1), non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto, il quale deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, per garantire il passaggio generazionale a cui tende l'istituto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un imprenditore trasferiva, mediante patto di famiglia, partecipazioni complessivamente rappresentative di una quota di maggioranza del capitale di una società di capitali ai suoi tre figli, separatamente e in rispettive eguali quote del 24,5%. Per tale via veniva preclusa l’acquisizione, singolarmente da parte di ciascuno di costoro, del controllo di diritto di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1 cod. civ.. Immediatamente all'esito del perfezionamento del patto di famiglia i beneficiari stipulavano tra loro un patto parasociale inteso a garantire il controllo societario unitario attraverso la limitazione dei diritti sociali facenti capo a ciascuno di loro. Come è noto, la cessione in linea retta di aziende o di partecipazioni sociali tali da garantire il controllo societario, è assistita dal cospicuo beneficio fiscale consistente nella esenzione da imposta di successione ai sensi dell'art.3 comma 4-ter del T.U. 31 ottobre 1990, n. 346, che tuttavia pone precise condizioni.
a) anzitutto il trasferimento deve avere ad oggetto partecipazioni attraverso le quali sia acquisito o integrato il “controllo” di diritto dell’impresa ai sensi dell’art. 2359 cod. civ, tale cioè da permettere di disporre la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) in secondo luogo tale situazione deve essere mantenuta dai beneficiari della trasferimento della partecipazione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Il tutto sotto pena della revoca dell’agevolazione.
Nella fattispecie il primo requisito non risultava essere stato conseguito. Ciò sia in considerazione del fatto che il patto parasociale, successivo ed accessorio rispetto al patto di famiglia, non poteva essere ritenuto idoneo ad integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali devono sussistere nel preciso momento dell'atto di trasferimento delle partecipazioni, sia in relazione al fatto che, nel caso in cui la cessione della partecipazione di controllo fosse avvenuta in favore di più discendenti in comproprietà fra loro, il beneficio sarebbe stato subordinato al fatto che i diritti dei comproprietari fossero esercitati da un rappresentante comune. Per tale via costui infatti potrebbe disporre della maggioranza dei voti esercitabile nell’assemblea ordinaria.

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