Pagamento del debito ipotecario da parte del terzi acquirente. Surrogazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8892 del 3 aprile 2025)
Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell’immobile comporta, ai sensi dell’art. 2866, comma 2, cod.civ., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, cod.civ., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.