Pagamento del debito ipotecario da parte del terzi acquirente. Surrogazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8892 del 3 aprile 2025)

Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell’immobile comporta, ai sensi dell’art. 2866, comma 2, cod.civ., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, cod.civ., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in commento mette a fuoco i requisiti affinché abbia luogo la surrogazione nei diritti e nelle garanzie di colui che abbia acquistato l'immobile ipotecato e che abbia pagato il debito garantito dall'iscrizione ipotecaria. In tal senso il pagamento deve essere stato integrale: soltanto così si può concludere nel senso che la garanzia abbia svolto la funzione ch la contrassegna in favore dell'originario creditore, consentendo che essa possa giovare all'acquirente che ha pagato. Giova osservare che, ai sensi dell'art. 2843 cod.civ., la trasmissione del vincolo va annotata a margine dell'iscrizione effettuata.

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