Pagamento al rappresentante apparente del creditore vero. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 14028 del 4 giugno 2013)

Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. viene ad applicare il principio della c.d. apparenza colposa all'ipotesi del pagamento all'apparente rappresentante del creditore. La condotta colposa del creditore vero deve essere l'agente eziologico dell'insorgenza di quella situazione di apparenza dell'esistenza dei poteri rappresentativi che hanno condotto il debitore ad eseguire il pagamento nelle mani sbagliate. A queste precise condizioni ha luogo l'effetto liberatorio.

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