Ordinanza di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità: inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento emesso in sede di reclamo dalla corte di appello. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 18468 del 1 settembre 2014)
Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto dal Presidente del Tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’articolo 750 c.p.c. e alla regola generale di cui all’articolo 739 c.p.c.