Operatività della surrogazione legale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 28061 del 16 dicembre 2013)

Ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., non è necessario né che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall'accipiens nei confronti dell'altro o degli altri obbligati, né che il solvens sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo la norma soltanto che il solvens abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda trae spunto dal caso di un notaio che, avendo perfezionato un atto di compravendita immobiliare senza avvedersi dell'esistenza di un'ipoteca a garanzia di un mutuo gravante sul bene, aveva provveduto a pagare di tasca propria la Banca. Successivamente, facendo leva sulla surrogazione nel credito conseguente al predetto pagamento, aveva convenuto in giudizio i venditori. Avverso la Corte di merito (che aveva deciso nel senso della inoperatività della surrogazione legale a cagione del fatto che essa avrebbe presupposto che tutti i soggetti coinvolti fossero debitori dell'accipiens) si pronunzia la S.C., correttamente rilevando come la surrogazione abbia modo di sortire i propri effetti anche in favore di chi abbia un interesse qualificato all'estinzione dell'obbligazione.

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