Opera di più mediatori. Diritto del primo mediatore alla provvigione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3165 del 2 febbraio 2023)

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1 cod.civ., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dal suo intervento, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all'intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l'intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l'opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si pronunzia ancora una volta sul controverso tema dell'efficienza causale dell'operato del mediatore in relazione alla conclusione dell'affare. Da un lato non basta che il mediatore abbia posto in relazione le parti. In senso inverso non conta, ai fini cioè di escludere il nesso causale, il fatto che sia intervenuto un secondo mediatore. Ciò che conta, insomma, è una valutazione di adeguatezza dell'intervento del mediatore, secondo un criterio di regolarità causale che, secondo una valutazione critica, conduca a ritenere che il di lui operato possa essere considerato atto a dare corso al perfezionamento dell'affare. Conforme, si veda anche Cass. Civ., Sez. II, sent. 27185/2022)

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