Oneri incombenti su contraente che chiede l’esecuzione specifica di un contratto preliminare. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1283 del 30 gennaio 2012)

Il contraente che chiede – ex art. 2932 c.c. - l'esecuzione specifica di un contratto preliminare è tenuto a eseguire la prestazione a suo carico o di farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del prezzo, o della residua parte, risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo. Deriva da quanto precede, pertanto, che il mancato pagamento integrale del prezzo, al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica, quando non è - contrattualmente - stabilito un termine per l'adempimento di tale obbligazione non costituisce inadempimento al preliminare, e non giustifica pertanto il rigetto della domanda.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile il ragionamento della S.C.: ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare introdotta da una delle parti occorre, con tutta evidenza, che questa non debba essere considerata come inadempiente, ciò che legittimerebbe, in base alla regola inadimplenti non est adimplendum, la mancata esecuzione della prestazione.
Ne segue che, qualora il residuo prezzo fosse dovuto al momento del trasferimento del bene, non occorre certo che esso sia stato corrisposto nel momento in cui la domanda giudiziale viene proposta. Si rifletta d'altronde sulla praticabilità, assolutamente usuale, dell'emissione di una sentenza che sia sospensivamente condizionata, quanto all'effetto traslativo, all'intervenuto integrale pagamento del prezzo da parte del (promissario) acquirente.

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