Omissione di controllo contabile e responsabilità dei Sindaci ex art. 2407, comma II, cc.: profili probatori del nesso causale (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 13081 del 27 maggio 2013)

Ai fini della sussistenza del nesso causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci e la mancata tempestiva dichiarazione di fallimento, deve ritenersi necessario non solo dimostrare che l'omissione dei controlli aveva consentito la prosecuzione dell'attività e, quindi, il prodursi dell'evento dannoso, ma anche, come richiesto dall'art. 2407, comma II, c.c., che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi postuma condotta secondo il principio della regolarità causale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta, ai fini del riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci e l'evento costituito dalle irregolarità contabili commesse dalla società la prova (positiva) del contegno mancante, ma anche la valutazione in base alla quale la tenuta della contegno doveroso (vale a dire la tempestiva attivazione dei controlli) avrebbe impedito il pregiudizio.

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