Omissione della verifica del fallimento del venditore. Il notaio è responsabile del danno patito dall'acquirente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27614 del 29 ottobre 2019)

Sussiste la responsabilità del professionista nel caso in cui non sia in grado di dimostrare che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto conoscere dell’esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento. Incombe, quindi, sul notaio, sulla base del parametro di diligenza richiesto a chi è professionalmente tenuto a garantire la certezza e stabilità dei negozi giuridici, l’onere di dimostrare la propria mancanza di colpa ai sensi dell’articolo 2218 e 1256 codice civile. L’onere probatorio che incombe sul notaio non può reputarsi assolto con la dimostrazione della difficoltà della ricerca richiesta (tramite la consultazione degli appositi registri) perché riferita a un territorio diverso da quello in cui è stato stipulato il negozio, essendo un impedimento non opponibile dal professionista che, nell’espletare le sue funzioni, in tutto il territorio nazionale ha pieno accesso alle informazioni necessarie a garantire la stabilità degli effetti dell’atto da lui rogato.
Il notaio deve dimostrare di avere svolto diligentemente la propria attività attivandosi per ottenere informazioni “privilegiate”, da lui acquisibili, sullo status personale e giuridico dell’alienante, non potendo basare la sua attività di indagine sulla propria “scienza privata”, bensì su un’analisi (cd. visura) dei dati ricavabili dai registri pubblici, del tenore dei quali è tenuto ad informare le parti in ragione della pubblica finalità di certezza e stabilità del traffico giuridico cui è funzionalmente preposto.
Sussiste pertanto la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l'atto privo di effetti verso i creditori. L'acquirente in tale eventualità ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio, detratto l'importo corrispondente all'eventuale vantaggio economico tratto nel periodo in cui l'acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando esistono strumenti pubblicitari ad hoc (come nel caso di specie, venendo in considerazione il pubblico registro dei falliti di cui all'art. 50 l.f., ancora esistente al tempo dei fatti, tuttavia abrogato dal d.lgs. 5/2006, ma soprattutto le risultanze dei pubblici registri immobiliari) non è possibile per il professionista allegare la propria assenza di colpa, specificamente allegando la "difficoltà" di procurarsi i dati utili ai fini dell'accertamento. Non può che seguire la condanna al risarcimento del danno patito dall'acquirente.

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