Oggetto sociale e società di capitali: criterio della strumentalità rispetto all’attività svolta. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9475 del 30 aprile 2014)

Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, e tale strumentalità va ravvisata non solo sulla base della generica appartenenza dell'atto ad un tipo espressamente indicato tra le operazioni strumentali, ma anche sulla base dell'interesse della società.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fideiussione rilasciata da una società a garanzia di un debito di altra società appartenente al medesimo gruppo rientrasse tra le operazioni strumentali utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, anche in ragione dell'interesse della società garante a salvaguardare la partecipazione nella società garantita e, quindi, il patrimonio della partecipante e del gruppo cui entrambe le società appartenevano).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema è noto: quid juris a proposito della fidejussione rilasciata da una società a garanzia di un'obbligazione facente capo ad altra società? Il criterio, come conclude la pronunzia in esame, è quello della strumentalità, che nella specie è stato rinvenuto nel mantenimento del valore della propri partecipazione nella società debitrice, ausiliata per il tramite del rilascio della garanzia. Più che di strumentalità (che allude ad un legame relativo alla concreta operatività sociale) si dovrebbe tuttavia parlare di interesse economico della partecipante a sovvenire la partecipata.

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