Obbligazioni solidali e prescrizione. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 8837 del 3 aprile 2025)

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente. Tale effetto estintivo non si applica nei confronti del coobbligato che, essendosi costituito in giudizio, abbia omesso di eccepire la prescrizione a sua volta o abbia espressamente rinunciato a farla valere

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la propagazione degli effetti dell'attività posta in essere da uno dei soggetti coobbligati nell'ambito di un'obbligazione solidale agli altri soggetti passivi. In tema di prescrizione che sia stata eccepita da uno soltanto tra coobbligati, l'effetto estintivo nei confronti degli altri non ha luogo soltanto quando costoro non l'abbiano rilevata dopo essersi costituiti in giudizio, ovvero abbiano fatto rinunzia a farla valere.

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