Obbligazioni pecuniarie ed impossibilità della prestazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25777 del 15 novembre 2013)

In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che configuri l'impossibilità obiettiva ed assoluta di adempiere la maturata prescrizione del diritto della medesima parte ad ottenere, a sua volta, la ripetizione di importi corrisposti a terzi a titolo transattivo).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia corrisponde ad un orientamento assolutamente consolidato: nella specie a nulla vale dedurre l'impossibilità di recuperare (per intervenuta prescrizione) una somma alla quale la società debitrice avrebbe pure avuto il diritto di riscuotere da un terzo e con la quale avrebbe potuto agevolmente far fronte alla propria obbligazione pecuniaria.

Aggiungi un commento