Obbligazioni pecuniarie e modalità di pagamento. Pagamento con assegno circolare e con assegno bancario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20643 del 30 settembre 2014)

Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo.
Il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche se non ha molto a che fare con il nucleo rilevante della pronunzia in esame, non ci si può esimere dal commentarne un passo che costituisce il presupposto logico della stessa. Premette infatti la S.C. che "nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo". Prosegue la pronuzia affermando che "si tratta di regole che hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto equipollenti del denaro contante eventuali titoli di credito".
Forse è sfuggito alla Corte che non è più possibile procedere ad estinguere legittimamente obbligazioni pecuniarie in Italia mediante denaro contante quando l'importo è eguale o superiore ad euro 1000, dovendosi in effetti reputare parzialmente abrogati gli artt. 1277 e 1182 III comma codice civile. Premesso ciò, è chiaro che l'assegno bancario, che non garantisce l'esistenza della provvista, può essere legittimamente ricusato dal creditore, a differenza dell'assegno circolare, al contrario munito di tale garanzia.

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