Obbligazioni pecuniarie e modalità di pagamento. Pagamento con assegno circolare e con assegno bancario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20643 del 30 settembre 2014)
Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo.
Il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione.