Obbligazioni del venditore. Omessa consegna dei documenti relativi alla proprietà di aeromobile. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30457 del 26 novembre 2024)

Nel contratto di vendita avente ad oggetto un aeromobile sussiste in capo al venditore l’obbligo di consegna dei titoli e documenti relativi alla proprietà del bene, tra i quali rientra il certificato di identificazione, trovando applicazione l’art. 1477, comma 3 cod.civ., atteso che le disposizioni speciali rilevanti in materia, di cui al d.P.R. n. 404 del 1988 – ratione temporis vigente – ed al d.P.R. n. 133 del 2010, non contengono alcuna deroga al predetto obbligo di consegna

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema delle obbligazioni principali facenti capo al venditore di cui all'art. 1476 cod.civ. rinviene una specificazione, quanto a quella di fare consegna del bene oggetto della vendita, nel successivo art. 1477 cod.civ..
Tale norma infatti ne precisa le modalità. Al riguardo, accanto alla previsione della materiale tradito del bene, il III comma della disposizione espressamente contempla l'obbligo da parte del venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all' uso della cosa venduta. Tra essi indubbiamente ricorre il certificato di identificazione dell'aeromobile di cui al d.P.R. n. 404 del 1988 ed al d.P.R. n. 133 del 2010. L'omissione della consegna di tale documento da parte del venditore integra pertanto inadempimento rispetto a tale obbligazione.

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