Obbligazioni del venditore. Consegna della cosa oggetto del contratto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4080 del 9 febbraio 2022)

Il venditore ha l'obbligo di trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto senza che l'inadempienza a tale obbligo possa essere esclusa dal fatto che l'acquirente fosse a conoscenza al momento della conclusione del contratto di una occupazione in atto del bene compravenduto per effetto di una locazione in favore di terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 1476 cod.civ. fa capo al venditore l'obbligazione di "consegnare la cosa al compratore". La consegna, come tale, consiste nel far conseguire ad un soggetto la disponibilità materiale del bene, vale a dire il potere di fatto sul medesimo. Come appare evidente, non basta l'immissione nel possesso giuridico del bene, ma occorre che alla parte acquirente venga trasmessa la detenzione della cosa. Non può che derivarne, come ha deciso la S.C. con la pronunzia in commento, l'inadempimento del venditore nell'ipotesi in cui il bene oggetto della negoziazione sia locato a terzi.

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