Obbligatorietà del procedimento di mediazione ai fini della revoca dell’amministratore di condominio. (Tribunale di Macerata, 10 gennaio 2018)
Deve ritenersi che anche per la domanda di revoca dell’amministratore condominiale l’esperimento del tentativo di mediazione civile sia condizione di procedibilità dovendosi rilevare che non possa rilevare in contrario la previsione contenuta nell’art. 5, comma IV, lettera f), del decreto legislativo 28/2010, la quale esclude in via generale l’applicabilità del comma 1 bis per i procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. e seguenti) atteso che è evidente che gli artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c. rappresentano norma speciale nella specifica materia del condominio.