Obbligatorietà del procedimento di mediazione ai fini della revoca dell’amministratore di condominio. (Tribunale di Macerata, 10 gennaio 2018)

Deve ritenersi che anche per la domanda di revoca dell’amministratore condominiale l’esperimento del tentativo di mediazione civile sia condizione di procedibilità dovendosi rilevare che non possa rilevare in contrario la previsione contenuta nell’art. 5, comma IV, lettera f), del decreto legislativo 28/2010, la quale esclude in via generale l’applicabilità del comma 1 bis per i procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. e seguenti) atteso che è evidente che gli artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c. rappresentano norma speciale nella specifica materia del condominio.

Commento

(di Daniele Minussi)
In linea di massima per i procedimenti camerali di cui agli arti. 737 e ss. c.p.c. (qualificabili dunque come non contenziosi, riconducibili alla volontaria giurisdizione) è esclusa l'obbligatorietà della mediazione civile. Fa tuttavia eccezione il caso in esame: infatti la normativa speciale in materia di condominio (art. 71 quater disp. att. cod.civ., introdotto per effetto delle riforma di cui alla l. 220/2012) indica in maniera espressa le controversie condominiali di cui agli arti. da 61 a 72 disp. att. come soggette a mediazione obbligatoria. Ne segue che la mancata adozione del procedimento di mediazione si sostanzia nella improcedibilità dell'azione. Diversamente opinando, ha avuto modo di rilevare la Corte di merito, si perverrebbe ad una implicita abrogazione delle predette disposizioni speciali.

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