Nullità virtuale del contratto di mutuo fondiario che abbia superato il rapporto proporzionale di finanziabilità. (Tribunale di Cagliari, 4 aprile 2013)
Il contratto di mutuo fondiario nel quale sia stato superato il prescritto rapporto proporzionale di finanziabilità è nullo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1418 c.c., per violazione di norme imperative. La nullità è totale o parziale a seconda della quota corrispondente di superamento del limite di finanziabilità.
Il contratto affetto da nullità per violazione di norme imperative non ammette conversione.