Nullità virtuale del contratto di mutuo fondiario che abbia superato il rapporto proporzionale di finanziabilità. (Tribunale di Cagliari, 4 aprile 2013)

Il contratto di mutuo fondiario nel quale sia stato superato il prescritto rapporto proporzionale di finanziabilità è nullo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1418 c.c., per violazione di norme imperative. La nullità è totale o parziale a seconda della quota corrispondente di superamento del limite di finanziabilità.
Il contratto affetto da nullità per violazione di norme imperative non ammette conversione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si fa strada il ragionamento inaugurato dal Tribunale di Venezia (26 luglio 2012) in base al quale era stato considerato nullo per contarietà a norma imperativa il mutuo fondiario la cui garanzia fosse costituita dall'ipoteca su un immobile il cui valore fosse stato periziato in maniera non conforme al II comma dell'art. 38 D. Lgs. 385/93. Nella fattispecie il superamento della quota di finanziabilità è l'elemento che fa scattare la causa di invalidità.

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