Nullità per illiceità della causa della permuta di cosa presente contro cosa futura. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21398 del 18 settembre 2013)

Il contratto di permuta di cosa presente (nella specie, la proprietà di un terreno) con cosa futura (nella specie, la proprietà di alcune unità immobiliari da costruire sul terreno medesimo), avente come obiettivo l'utilizzazione a fini edificatori di un'area compresa nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia, vietata dalla legge n. 431/1985, di conversione del d. l. n. 312/1985, è nullo, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, comma II, c.c., per illiceità della causa, comportando un'inaccettabile compressione dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, in quanto volto, nel suo contenuto intrinseco, a un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di escludere tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a rimedi di carattere amministrativo, quale la confisca dei beni, né la tipicità della schema negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva dei contraenti in ordine all'antigiuridicità dell'operazione economica compiuta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Illiceità della causa o anche dell'oggetto? Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. si può ben dire che ci si imbatta in un'ipotesi nella quale entrambi questi profili assumono una rilevanza. Infatti una delle attribuzioni patrimoniali (e non già prestazioni, stante la natura traslativa del contratto) consisteva nella realizzazione di un risultato penalmente antigiuridico (la realizzazione di una edificazione in contrasto con norma imperative penali, vale a dire la l. 8 agosto 1985 n.431 riferita alla tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

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