Nullità di protezione. Mancato rilievo nel lodo arbitrale: impugnabilità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14405 del 6 maggio 2022)

Gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alla parte l’esistenza di una nullità c.d. di protezione (quale la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, che impone al costruttore l’obbligo di rilasciare e consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse); qualora gli arbitri non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 829, comma 3 c.p.c., attenendo la disposizione che commina la nullità di protezione all’ordine pubblico comunitario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, l'art.2 del d.lgs. 122/2005 impone a pena di nullità rilevabile soltanto dal promissario acquirente. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di c.d. nullità relativa, essendo la legittimazione a far valere il vizio ristretta unicamente alla parte che si intende per tale via proteggere.
Ciò premesso, la S.C. ha statuito che, in fase di procedimento arbitrale, gli arbitri abbiano un vero e proprio obbligo di segnalazione della causa di invalidità alla parte, la quale resterà libera di farla valere o meno.
Giova rammentare la nullità in parola riguarda unicamente la contrattazione preliminare. Il sopravvenuto perfezionamento del contratto definitivo con effetti traslativi avrà l'effetto di superare ogni questione, rendendola in fatto irrilevante.

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