Nullità della procura per frode alla legge, collegamento negoziale indiretto e violazione dell'art. 3 della l. 410/2001. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 11439 dell'8 aprile 2022)

La questione relativa all'invalidità del contratto preliminare di vendita concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, a norma dell'art 1394 cod.civ., è assorbita dalla preminente questione dell'illiceità sottesa al rilascio della procura speciale finalizzata all'istituzione del vincolo preliminare per essere espressione dell’esigenza di creare un effettivo vincolo obbligatorio idoneo a sottrarre il contratto alla nullità sancita dall'art. 3 della legge n. 410 del 2001.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va anzitutto posto a fuoco come, a dispetto della erronea massimazione della pronunzia in esame (dalla quale parrebbe ritrarsi come la conseguenza dell'esistenza conclamata del conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante possa determinare, in contrasto con il modo di disporre dell'art. 1394 cod.civ., addirittura la nullità e non già la mera annullabilità dell'atto negoziale), in effetti la S.C. abbia deciso nel senso della radicale nullità del contratto non già sulla scorta di tale conflitto, bensì ritenendo la relativa questione assorbita in quella, prevalente, delle conseguenze dell'accertamento della contrarietà dell'intera operazione al modo di disporre della legge 410/2001, in special modo in spregio al divieto istituito (a pena di nullità) dall'art. 3 della detta legge, il cui terzo comma prevede che sia riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale oggetto di dismissione il diritto di opzione per l'acquisto ad un prezzo legalmente determinato.
Il conferimento della procura e il susseguente vincolo preliminare infatti sono stati riconosciuti come finalizzati ad eludere il predetto precetto di legge, come tali in frode alla stessa ex art. 1344 cod.civ..

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