Nullità della clausola apposta al preliminare: invalidità dell’intero contratto? La S.C. tra il principio di conservazione del contratto e quello della valorizzazione della comune intenzione delle parti opta per quest'ultimo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23950 del 10 novembre 2014)

Il principio di conservazione del negozio giuridico va contemperato con quello, più generale, dell'autonomia privata e della prevalenza della comune volontà delle parti. In particolare, al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla. Occorre, dunque, considerare gli strumenti negoziali prescelti dalle parti in funzione dell’interesse in concreto perseguito dalle stesse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione un contratto preliminare di vendita immobiliare nel quale era prevista una clausola integrante patto commissorio (specificamente introducendo una dinamica per cui, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di facere consistente nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, l'impresa si vincolava a rilasciare accordi preliminari di vendita già integralmente quietanzati in riferimento ad immobili si sua proprietà). Nulla soltanto la clausola o nullo tutto il contratto? E' chiaro che il ricorso al criterio oggettivo relativo al la enunciazione del principio di conservazione del contratto (utilizzato dalla Corte d'Appello) viene a penalizzare l'intento pratico dei contraenti, con speciale riferimento a quello tra i due che aveva ritenuto (sia pure illegittimamente) di munirsi di una garanzia di tipo "reale" per il tramite della clausola nulla. Ecco perché la S.C. perviene ad esito interpretativo radicalmente difforme, valorizzando il principio cardine di ermeneutica negoziale costituito dalla ricostruzione della "comune volontà" dei contraenti.

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