Nullità del contratto per illiceità della causa. Interessi usurari. Condotta delittuosa del legale rappresentante della società acquirente. Riflessi processuali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 886 del 17 gennaio 2020)

Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito, avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica parte sostanziale del negozio di vendita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che la vendita possa essere nulla in conseguenza della valutazione negativa dell'elemento causale, apprezzato nella sua dimensione concreta non è certo una novità. Con la pronunzia che si commenta, la S.C. partendo da tale fattispecie (una vendita immobiliare perfezionato quale pratica attuazione dell'adempimento degli obblighi scaturenti da un finanziamento convenuto a tassi usurari, come tale nulla, ha stabilito che, pur considerando che il socio nonchè amministratore della società acquirente aveva riportato condanna penale per il reato di usura (per essersi fatto promettere interessi illeciti dai soci della parte venditrice, facendo sottoscrivere a costoro, al tempo della dazione del denaro, negoziazioni preliminari), l'unica parte legittimata a stare in giudizio nel procedimento inteso a far valere l'invalidità del contratto è la società acquirente, non dandosi neppure litisconsorzio con il soggetto che ne ha la legale rappresentanza (rectius: immedesimazione organica).

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