Nullità del contratto e successivo giudizio tra le medesime parti: l'invalidità dichiarata è da considerarsi pienamente accertata e rilevante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3308 del 5 febbraio 2019)

La rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio. La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
la S.C. ha statuito nel senso che la pronunzia, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto (stante la difformità dello schema negoziale rispetto a quello che si sarebbe dovuto adottare, stante la mera concessione del diritto di superficie al Concessionario), possa sortire i propri effetti pure nel susseguente giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione del bene già promesso in vendita. Da notarsi come, nel corso del giudizio di merito, fosse stata esclusa anche la conversione del contratto nullo, che nella specie avrebbe potuto avere ad oggetto il medesimo diritto di superficie del quale era titolare l’impresa, poi fallita, che aveva realizzato l’intervento.

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