Nullità della fideiussione stipulata "a valle" di un'intesa restrittiva della concorrenza. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 863 del 13 gennaio 2025)

La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c

Commento

(di Daniele Minussi)
Antecedente logico della pronunzia de qua è costituito dall'esistenza di un accordo che costituiva intesa restrittiva della concorrenza, vale a dire quel patto o prassi coordinata tra imprese volta a limitare, impedire o comunque alterare il libero gioco della concorrenza su un mercato. Tale intesa, vietata ai sensi dell'art. 2 della l. 287/90, in quanto produce, a danno dei consumatori, un aumento dei prezzi e/o una diminuzione della qualità dei prodotti o dei servizi, è nulla. Tale condizione giuridica si riflette anche sulla fideiussione che fosse stata rilasciata allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'intesa. A tal scopo, in ogni caso, quale presupposto, occorre che l'Autorità garante della concorrenza abbia avuto modo di sanzionare le parti, pur potendo la nullità essere poi rilevata ex officio.

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