Nullità della divisione del testatore. Preterizione dei legittimari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25756 del 15 ottobre 2018)

Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, occorre procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse. Può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. Alla declaratoria di nullità della divisione fatta dal "de cuius" che non abbia contemplato un erede necessario consegue il ripristino della comunione ereditaria, che deve essere sciolta tenendo conto ove possibile delle quote stabilite dal de cuius, quindi sempre all'interno della successione testamentaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali le conseguenze delle attribuzioni testamentarie effettuate dal de cuius e qualificabili come divisione fatta dal testatore senza che venisse contemplato il coniuge? Non già la semplice riducibilità (come nel caso della ordinaria preterizione), bensì la nullità radicale della disposizione ai sensi del I comma dell'art. 735 cod.civ., situazione cui consegue non già il ripristino della comunione, ma la constatazione che mai v'è stata divisione. D'altronde neppure è vera divisione la divisione del testatore dal momento che essa impedirebbe l'insorgenza della comunione incidentale ereditaria, provvedendosi ad apporzionare pro diviso gli attributari degli assegni.

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