Nullità del lodo arbitrale per decorso del termine di deposito della decisione. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 11482 del 1 maggio 2025)

In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell’art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 820 c.p.c. il lodo deve essere pronunciato entro il termine di duecentoquarantacinque giorni, a meno che le parti non si siano diversamente accordate. Nell'ipotesi di clausola arbitrale contenuta in uno statuto di società non è infrequente che il termine sia espressamente indicato. Il mancato rispetto del termine cagiona la nullità del lodo ai sensi del n.6 dell'art. 829 c.p.c., nullità che però deve essere eccepita nei tempi stabiliti dall'art. 821 c.p.c., purché nel frattempo non siano intervenute legittimamente proroghe.

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