Nullità del contratto rilevata d’ufficio e domanda di ripetizione dell’indebito. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 715 del 15 gennaio 2018)

Poiché l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento delle richieste restitutorie in conseguenza del rilievo d'ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi altresì escludere che la correlazione operata dalla parte tra la domanda di ripetizione ed una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale, impedisca al giudice di condannare alla ripetizione dell'indebito.

Commento

(di Daniele Minussi)
La proclamazione della nullità del contratto porta intrinsecamente con sè la condanna alla restituzione dell'indebito (avente natura oggettiva): questa è la conclusione alla quale è pervenuta la S.C. con la pronunzia che si commenta. Né si può dire che tale esito interpretativo violi il principio della necessaria correlazione tra domanda e decisione. Nel caso di specie era stata domandata la risoluzione del contratto di appalto (in relazione al quale erano state versate somme di denaro a titolo di acconto a fronte della fornitura di impianti funzionali all'effettuazione di campagne pubblicitarie) per inadempimento.

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