Notaio rogante che riveste il ruolo di parte sostanziale? Responsabilità disciplinare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25547 del 18 dicembre 2015)

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, risponde della violazione di cui all'art. 28, n. 3, della legge notarile n. 89/1913, il notaio che, dopo aver concluso quale promissario acquirente un preliminare di vendita immobiliare, riceva il conseguente atto definitivo di vendita, che, pur stipulato da un terzo quale parte compratrice, costituisce adempimento dell'obbligazione di concludere il negozio traslativo della proprietà assunta con il suddetto preliminare, ovvero vicenda estintiva della situazione giuridica obbligatoria da esso generata, sicché sussiste un interesse diretto del notaio alle disposizioni negoziate nel rogito, senza che assuma rilievo l'altruità delle somme versate a titolo di caparra in sede di preliminare, né la natura del rapporto esistente (nella specie, di convivenza) con il compratore al momento del rogito.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ufficiale rogante aveva assunto la veste di promissario acquirente in sede di negoziazione preliminare, parallelamente provvedendo ad effettuare il pagamento di una cospicua parte della caparra. Successivamente l'atto traslativo era intervenuto tra il promittente alienante e la convivente del pubblico ufficiale, il quale provvedeva a stipulare il relativo atto di compravendita. Pur non sussistendo formalmente un rapporto di coniugio, tenuto conto dell'imputazione a prezzo di quanto già versato in sede di preliminare, non si può non concordare sull'esito negativo del ricorso presentato dal notaio.

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