Notaio e funzione di adeguamento: attività accessorie e susseguenti rispetto all'accertamento della volontà delle parti senza effettuare alcuna indagine tecnica. Sanzioni disciplinari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12797 del 6 giugno 2014)
Rientra tra gli obblighi del notaio, cui sia richiesta la stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle c.d. visure catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvi espresso esonero da tale attività per concorde volontà delle parti per motivi di urgenza o altre ragioni. Alle domande di voltura, infatti, segue l'acquisizione dei certificati catastali e l'obbligo del notaio di chiedere la voltura. L'attività del notaio, infatti, non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma deve stendersi a quelle attività preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e la certezza dell'atto giuridico posto in essere, e ciò in conformità allo spirito della legge professionale.