Notaio. Dovere di collaborazione con il Consiglio notarile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13428 del 20 maggio 2025)

Costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile distrettuale al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. Pertanto, il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell’organo preposto alla funzione di vigilanza, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile, e, come tale, sanzionabile ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile. In tema di compensi, lo svolgimento di prestazioni professionali non strettamente connesse con l’esercizio della funzione pubblica notarile, legittima, ex artt. 34 del D.M. 30.11.1980 e 2233 c.c., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, purché diverse da quelle indispensabili per la formazione e la validità del rogito, le quali non danno diritto ad un compenso supplementare. È perciò disciplinarmente sanzionabile il notaio che abbia ripetutamente riscosso somme non dovute per atti costitutivi di s.r.l.s da lui rogati e per i quali l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, prevede la gratuità del ministero notarile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al di là dell'aspetto pacifico della indubbia contrarietà alle regole proprie della deontologia professionale della condotta del notaio (dunque sanzionatile ex art. 147 l.n.) che, non rispondendo alle richieste del Consiglio notarile di fornire la documentazione richiestagli ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo che gli spettano, la pronunzia in esame si segnala per la puntualizzazione del principio per cui al notaio possano competere compensi autonomi e separati per le prestazioni professionali indispensabili rispetto alla stipula dell'atto.
Il tema è particolarmente rilevante in materia di perfezionamento di atti costitutivi di srls, per le quali la legge prevede la gratuità della prestazione (sul tema, si veda già Cass. civile, sez. II 2022 n. 4215). Una gratuità che, alla fine, si sostanzia nel fatto di porre a carico del notaio richiesto della prestazione dei costi vivi dell'operazione.

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